Oggi, 30 giugno 2025, arriva una decisione importante che chiarisce il percorso legale per le controversie legate alla Lotteria degli Scontrini. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha respinto il ricorso di una coppia milanese. I due cittadini chiedevano l’annullamento di un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che negava loro il pagamento di un premio da 25.000 euro. Il TAR non è entrato nel merito della questione, ma ha dichiarato la propria incompetenza. Secondo i giudici, questo tipo di disputa non appartiene al diritto amministrativo, bensì a quello civile.
La vicenda ha origine da un acquisto del valore di 22,83 euro presso un supermercato. Un cittadino ha utilizzato il suo codice lotteria, risultando vincitore di un premio settimanale da 25.000 euro. Tuttavia, l’ADM ha bloccato il pagamento. Il motivo del diniego è strettamente legato al regolamento: il pagamento era avvenuto con una carta di debito intestata alla compagna convivente del titolare del codice. La normativa, invece, impone una corrispondenza diretta. Il metodo di pagamento elettronico deve essere intestato al partecipante o a un membro del suo nucleo familiare anagrafico, certificato dallo stato di famiglia.
Nel loro ricorso al TAR, i due conviventi sostenevano l’illegittimità del rifiuto. Hanno sottolineato la loro stabile convivenza e l’assenza di qualsiasi intento fraudolento. Secondo la loro tesi, questi elementi dovevano bastare per validare la vincita. La Lotteria degli Scontrini è un’iniziativa del governo per incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Le regole stringenti servono a garantire la trasparenza e a impedire usi illeciti, come l’accumulo di partecipazioni tramite strumenti di pagamento di terzi. L’ADM, applicando la norma, ha agito senza alcuna discrezionalità.
Proprio questo punto è stato cruciale per la decisione del TAR. Il tribunale ha stabilito che il rapporto tra il cittadino che partecipa alla lotteria e lo Stato è di natura privatistica. Si configura come un “contratto di gioco”. Di conseguenza, le relative controversie non spettano al giudice amministrativo, che si occupa dei conflitti in cui la Pubblica Amministrazione agisce con potere autoritativo. La questione deve essere invece affrontata da un giudice ordinario, in sede civile. La battaglia legale della coppia, quindi, non è necessariamente finita. Ora i due cittadini hanno la facoltà di portare il loro caso davanti al tribunale competente.
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