Oggi, 5 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha messo la parola fine a una lunga battaglia legale. Il TAR ha confermato l’ordinanza di chiusura per una sala giochi e scommesse di Ravenna. I giudici hanno respinto il ricorso del titolare. Hanno stabilito che la vicinanza dell’esercizio a un luogo sensibile, in questo caso una chiesa a meno di 200 metri, viola in modo inequivocabile la legge regionale.
La vicenda ruota attorno al cosiddetto “distanziometro”. Questa è la normativa della Regione Emilia-Romagna che impone una distanza minima di 500 metri tra le attività di gioco e i luoghi considerati sensibili, come scuole, ospedali e, appunto, luoghi di culto. Il titolare dell’attività si era opposto al provvedimento di chiusura del Comune. Egli sosteneva che fosse di fatto impossibile delocalizzare la sua impresa. A suo dire, la combinazione tra le norme urbanistiche di Ravenna e la mappatura dei luoghi sensibili creava un “effetto espulsivo”. Questo effetto rendeva impossibile trovare un’area adatta in tutto il territorio comunale.
Il TAR, tuttavia, ha ritenuto l’argomento infondato, basando la sua decisione su un’importante precedente sentenza del Consiglio di Stato e su prove tecniche concrete. I giudici hanno infatti ricordato come, in un caso analogo, fosse stata disposta una perizia tecnica affidata al Politecnico di Milano proprio per verificare la reale disponibilità di aree a Ravenna. Quell’analisi aveva concluso che in città esistono circa 170 ettari di territorio. Questo è pari al 2,6% del suolo urbanizzato, dove è legalmente possibile aprire o trasferire una sala giochi, smentendo di fatto la tesi dell’impossibilità di delocalizzazione.
I giudici hanno inoltre respinto un’altra parte del ricorso. Questa era relativa al diniego di un permesso di costruire per una nuova sede per la sala scommesse individuata dal titolare. Il TAR ha confermato la legittimità del “no” del Comune. I giudici scrivono che il regolamento urbanistico classifica le sale scommesse come attività “problematiche” (Spr8) e ne permette l’insediamento solo in zone specifiche. L’immobile scelto dal ricorrente si trovava in un’area dove tale uso era espressamente vietato.
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