Il Tar Emilia Romagna ha emesso oggi 21 maggio 2026 un’importante sentenza a favore di una sala giochi di Riccione. I giudici amministrativi hanno infatti ingiunto al Comune di Riccione di concedere a una società privata di delocalizzare la propria attività commerciale. La diatriba nasce da un ricorso presentato contro un provvedimento comunale, che il Comune aveva originariamente rilasciato per il subingresso nell’attività. All’azienda non è stata concessa la possibilità, prevista dalla deliberazione di G.R. n. 831/2017, di beneficiare della proroga di sei mesi per la chiusura dell’attività e dell’eventuale ulteriore proroga per la delocalizzazione della stessa.
I magistrati regionali hanno rilevato una mancanza procedurale da parte dell’amministrazione: il Comune non ha mai inviato la comunicazione formale per segnalare il divieto di esercizio. Questa procedura avrebbe dovuto concedere automaticamente sei mesi di tempo per cessare l’attività degli apparecchi. Invece, l’ente ha totalmente negato la possibilità di usufruire di un’ulteriore proroga semestrale. La proroga serve proprio per permettere un’eventuale delocalizzazione della sala giochi di Riccione in un’altra area cittadina, distante almeno 500 metri dai luoghi sensibili.
Di conseguenza, il tribunale amministrativo ha ritenuto pienamente fondata la censura presentata dalla società. L’atto comunale originario è stato giudicato illegittimo e quindi parzialmente annullato dai magistrati. L’amministrazione dovrà ora obbligatoriamente concedere questa vitale finestra temporale all’esercente coinvolto. Il risultato finale è comunque ritenuto estremamente favorevole per il gestore della struttura. L’imprenditore non dovrà infatti chiudere immediatamente la raccolta di gioco tramite i propri apparecchi Awp, ma piuttosto potrà cercare una nuova sede urbana pienamente conforme alla stringente normativa sulle distanze.







