Abbiamo parlato ieri della sentenza appena uscita del Consiglio di Stato, che ha precisato la natura giuridica del casinò di Venezia. Oggi 27 settembre 2023, in seguito ai moltissimi commenti che ha suscitato la vicenda, pare opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti tuttora problematici.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’idea che il Casinò di Venezia sia considerato un organismo di diritto pubblico. Ifatti, tre sono le condizioni per individuare un “organismo di diritto pubblico” : la personalità giuridica, la sottoposizione ad una dominante influenza pubblica e la preordinazione a soddisfare bisogni di interesse generale di carattere non commerciale né industriale.
Ora, al casinò difetta chiaramente il terzo requisito, visto che secondo i giudici esso non svolge una funzione pubblica (che si potrebbe eventualmente intravedere nella canalizzazione in area legale del gioco d’azzardo). Inoltre, la circostanza che il comune provveda a ripianare le perdite non cambia il nocciolo della questione.
A parere degli ermellini, l’onere di bilancio di cui si grava il Comune impegnando denaro pubblico è mirato non al sostegno diretto delle attività di gioco, ma al mantenimento di quello che nell’immaginario delle persone comuni rappresenta un simbolo di Venezia. Così, esso realizza di fatto un fine commerciale a vantaggio dello stesso ente locale che beneficia dalla incentivazione del turismo.
Questo significa, per giunta, che il comune di Venezia non è obbligato a ripianare le perdite del casinò. Nel caso proposto all’attenzione della Corte di Cassazione si verteva sull’annullamento dell’assegnazione del servizio di pulizia, ma nulla esclude che in futuro possano avanzarsi azioni aventi ad oggetto la possibile morosità del casinò.
Ed in tal caso, per effetto della nuova giurisdizione, i creditori non potranno invocare l’intervento pubblico per rimpinguare le casse della casa da gioco.